MINISTERO DELLA SALUTE -
ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITA'
PUBBLICA
DALL'AGGRESSIONE DI CANI.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13
novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia
di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in
particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta
convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy;
Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti
a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura
e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte
degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura
come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai
sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
ORDINA:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività ;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
MINISTERO DELLA SALUTE -
ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI.
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto
di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in
particolare:
i) il taglio della coda;
ii) il taglio
delle orecchie;
iii) la
recisione delle corde vocali;
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli
interventi curativi necessari per ragioni di medicina
veterinaria.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a
quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno
l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti
nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui
all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la
museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali
pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come
cani guida.
Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1
lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione
sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile
aggressione
a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane.
Art. 4.
1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a
determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e
sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte
degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si
configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e'
perseguibile ai sensi della legge 20 luglio
2004, n. 189.
Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel
soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere
l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso
un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o
detentore dell'animale.
MINISTERO DELLA SALUTE -
ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani
morsicatori e dei cani con aggressività non controllata
rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di
predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela
della incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria
competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale
stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani
di proprietà con aggressività non controllata con i relativi
parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione
delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di
stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità
civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare
il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare,
possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo contro la persona o contro il
patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater,
544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art.
2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati
per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo
che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
deve interessare le autorità veterinarie competenti del
territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la
valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991,
n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione
alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili
del fuoco.
Art. 6.
1. Le violazioni delle
disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle
Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in
vigore.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a
decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
MINISTERO DELLA SALUTE -
ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI.
ALLEGATO
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di
aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente
ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu. |