IL CANE E LA LEGGE
In questa pagine vogliamo dare alcune "dritte" per evitare che la convivenza con il nostro cane possa farci incappare nelle maglie della legge.
La prima cosa di cui dobbiamo essere consapevoli è l'art. 2052 del Codice Civile:
Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall'animale sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.
Quindi, attenzione al nostro amico, che non arrechi danni a persone o cose o animali. Il consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di stipulare una assicurazione, ci sono molte possibilità sul mercato, in generale non costano cifre esose e vi "proteggono" da eventuali incidenti di percorso.
Parliamo poi di condomini. Capita spessissimo di dover litigare o addirittura di dover ricorrere a dei legali per difendere il nostro diritto di tenere un cane con noi, nel nostro appartamento. Vediamo cosa dice la Legge n.899 del 24/3/1972 a questo proposito:
1) Se le norme dei regolamenti condominiali (omissis) sono
precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero
edificio, devono essere accettate espressamente dai
condomini nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato).
2) Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di
proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise
dall'Assemblea condominiale all'unanimità.
3) Se un proprietario di animale (o che desideri diventare tale) acquista
o prende in affitto un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento
approvato dall'Assemblea condominiale, non è vincolato alle disposizioni
limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei singoli condomini se
le stesse limitazioni (veri e propri oneri reali) non siano state trascritte
nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti
d'acquisto o di locazione.
Questo significa che, a meno che voi non lo accettiate esplicitamente, nessun regolamento condominiale vi potrà impedire di tenere un cane con voi, a patto che rispettiate l'articolo 844 del Codice Civile, che dice:
Il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino, se non superano le normali tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
E' comunque buona norma evitare di suscitare le "ire" dei vicini con rumori molesti, cercando di evitare che il nostro amico sporchi (o se lo fa, pulendo immediatamente), ecc.
Per quanto riguarda le nostre passeggiate, le regole per proprietari e cani vengono determinate dalle Ordinanze del Sindaco, quindi possono essere diverse a seconda dei comuni. Ma in generale le regole da rispettare sono queste:
1) condurre il cane al guinzaglio, e se sono aggressivi, con la museruola.
2) armarsi di sacchetti e paletta per rimuovere gli eventuali "regalini" del nostro amico.
Se invece ci spostiamo col nostro cane in macchina, ecco l'art 169 del Nuovo Codice della Strada:
è consentito il trasporto di animali domestici, purchè custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se istallati in via
permanente devono essere autorizzati dal competente ufficio della
Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria,
purchè esso non costituisca impedimento o pericolo per
Vediamo come
regolarci se invece scegliamo il treno come mezzo di trasporto. In Italia è consentito il trasporto in treno di cani. Per gli
animali di piccole dimensioni , in via generale, il
trasporto è gratuito se custoditi in appositi contenitori di dimensioni non
superiori a 70x50x30.
Nei treni a scompartimento, i cani di piccola taglia
possono viaggiare liberamente accanto a noi, sempre sorvegliati con attenzione
e purché i passeggeri dello scompartimento lo consentano, solo in 2a classe,
acquistando un biglietto ridotto del 40%.
I cani di grossa taglia, invece, sono ammessi solo se non
recano disturbo e sono tenuti al guinzaglio e con museruola, altrimenti, oltre
al pagamento del biglietto ridotto, è necessario prenotare l' intero
scompartimento.
Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico
ambiente, è consentito il trasporto degli animali solo facendo uso delle
piattaforme o dei vestiboli delle carrozze. I cani di media e grossa taglia non
sono accettati sui "Pendolini" per il fatto che lo spazio per il
passeggero non è sufficiente per poterlo tenere accanto.
Quelli di piccola taglia sono ammessi, gratuitamente, se custoditi
in appositi contenitori collocati in appositi spazi.
Nei treni Eurostar Italia possono
viaggiare solo i cani guida per i ciechi, a tutti gli altri animali é vietato
l'accesso.
E' bene comunque verificare di volta in volta, visto che le normative possono
essere variate.
E se viaggiamo
in aereo?
Tutte le compagnie aeree
consentono, in genere, il trasporto di cani e altri piccoli animali ma ciascuna
adotta regole diverse per cui prima di metterci in viaggio è sempre opportuno
informarsi. Tutte le compagnie aeree consentono che i cani di piccola taglia
viaggino al nostro fianco, in cabina, purché custoditi in gabbie col fondo
impermeabile (tali gabbie devono avere dimensioni adeguate per consentire alle
bestiole di muoversi comodamente).
Se invece il peso del nostro cane più quello del
contenitore supera i
Per quanto riguarda il costo di trasporto: per i cani che
viaggiano in cabina la tariffa per i voli nazionali è di circa 15,00 euro, per
i voli internazionali la tariffa è dell'1,35% della tariffa piena; per gli
animali che viaggiano nella stiva la tariffa dipende dal peso e dal luogo di
destinazione; in tutti i casi il pagamento si effettua in aeroporto, al momento
della partenza.
Per chi si reca all'estero, bisogne ricordare che in alcuni paesi vige ancora l'obbligo della quarantena, e comunque le vaccinazioni del cane devono essere in ordine e deve essere provvisto anche di un certificato di sana costituzione.
Per quanto riguarda la nave, grazie alla tolleranza delle nostre
compagnie di navigazione, generalmente non è un problema portare i nostri cani
a bordo di navi o traghetti destinati a brevi traversate: basta avere a portata
di mano il certificato di buona salute.
Su alcune imbarcazioni esistono apposite
gabbie o "canili di bordo", dove è obbligatorio rinchiudere il nostro
cane se questo è di grossa taglia, mentre se è di piccola taglia può
passeggiare tranquillamente sul ponte, tenuto al guinzaglio e dormire in cabina
(prenotata per intero).
Alcune compagnie richiedono anche l'uso della museruola.
Parliamo adesso di anagrafe canina. La legge n. 281 del 1991 prevede che le Regioni disciplinino con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità Sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica e del benessere animale. Infatti la L.R. n. 20 del 1992 - all'art. 3 comma 1 - sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione del cane all'Anagrafe Canina Regionale entro due mesi dalla detenzione o possesso; contemporaneamente la stessa legge - all'art. 4 comma 1 - sancisce l'obbligo di far eseguire il tatuaggio sul cane del codice identificativo entro quattro mesi dalla data di iscrizione del soggetto all'anagrafe di cui sopra.
Da qualche anno a questa parte, però si è diffuso l'uso del microchip, una capsula iniettabile di vetro biocompatibile. Essa contiene un chip su cui è impresso un codice a 15 cifre. che può essere applicato su una particolare siringa o un iniettore a pistola. Il microchip, detto anche trasponder, evita molti dei disagi che il vecchio tatuaggio comportava, quali necessità di una sedazione od anestesia, difficoltà di lettura dei dati tatuati, scolorimento dell'Inchiostro. Purtroppo non tutte le regioni accettano ancora il microchip in sostituzione del tatuaggio.
Infine, vediamo
quali sono le sanzioni che il Codice Penale prevede per coloro
che commettono dei reati contro i cani:
1) abbandono: chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire trecentomila a lire un milione;
2) crudeltà: chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone
ad eccessive fatiche o torture (omissis) è punito con l'ammenda fino a Lit.
600.000;
3) uccisioni: chiunque senza necessità uccida o renda inservibile o comunque
deteriori animali che appartengono ad altrui è punito a querela della persona
offesa con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Lit.
600.000;
4)avvelenamenti: chiunque (omissis) in qualsiasi modo distribuisce sostanze
velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da Lit.100.000 a Lit.1.000.000