ANIMALI
NEL CONDOMINIO
Dalle sentenze riportate piu' sotto possiamo
asserire che:
1 . Gli animali possono stare nei
condomini
2 . L'assemblea condominiale non
può impedire il possesso di animali neanche se vota
all'unanimità
- Sentenza della Pretura di
Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possano turbare la
quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di
altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo
divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio
causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o
dell'igiene."
- Sentenza del Tribunale di
Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La detenzione di animali in un condominio,
essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può
essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia
contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio
appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non
contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri
reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro
proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in
mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di
detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità
di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri
che presiedono la valutazione della tollerabilità delle
immissioni..."
- Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una
pluralità di persone ma solo il vicino "il
fatto non sussiste". Perché vi sia reato
"è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di
persone".