
1- nel caso in cui il tatuaggio sul cane è illeggibile:
deve essere richiesta la verifica del DNA parentale
al fine di identificare nuovamente il soggetto in base al codice presente sul
pedigree. Se i genitori sono deceduti, potranno essere valutati altri
segni di riconoscimento (eventuali segni particolari del mantello, macchie,
radiografie, ecc.) da sottoporre all' apposita
commissione.
2- nel
caso in cui sono stati tatuati con lo stesso codice identificativo due cani
della stessa cucciolata:
il medico veterinario che ha provveduto a tatuare il
cane in origine, dovrà dichiarare il proprio errore e aggiungere uno zero al
codice esistente sul cane; il pedigree relativo al cane modificato dovrà essere
ritornato all'ENCI corredato dalla dichiarazione del medico veterinario. La
richiesta di modifica dovrà essere sempre avanzata dall'allevatore.
3- Per i
titolari d'affisso che provvedono personalmente a tatuare i cuccioli, e che
dichiarano il proprio errore, la modifica sul cane deve essere eseguita da un
medico veterinario che dovrà rilasciare opportuna dichiarazione da allegare al
pedigree che verrà restituito all'ENCI per la
modifica, provvedendo a darne comunicazione alla rispettiva ASL di
appartenenza.
4- nel
caso il cane sia stato tatuato con un codice già assegnato in precedenza ad
altro soggetto:
a- se il fatto è segnalato dall'allevatore, si dovrà richiedere la
verifica del DNA. Si procederà successivamente ad
aggiungere uno zero al codice a suo tempo impresso sul cane per differenziarlo
dal precedente. Il pedigree dovrà essere ritornato
all'ENCI per la necessaria modifica, corredato dalla certificazione del medico
veterinario che ha ritatuato il cane;
b- se il fatto è segnalato dal proprietario del cane, la richiesta
di eventuale modifica dovrà essere sottoposta ad apposita Commissione.
5- Per i
soggetti con microchip non verificabile, il cui pedigree è
stato emesso da non più di mesi sei, si dovrà richiede una dichiarazione del
medico veterinario che in origine ha identificato il cucciolo, con la quale
conferma che il chip non è più rilevabile o illeggibile, e quindi procede ad un
nuovo impianto. Tale documentazione consentirà di modificare il pedigree già emesso. Per i soggetti il cui pedigree è stato
emesso da più di mesi sei, si dovrà richiedere la verifica del DNA
6- Nel
merito dei cani importati, sulla maggior parte dei pedigree
compare il tatuaggio (apposto con pinza o dermografo).
Le ASL provvedono a identificare nuovamente questi
cani con il microchip. L'Ufficio Gestione Registri provvederà
alla trascrizione nei Registro riportando il numero di tatuaggio segnalato sul
pedigree che deve essere riscontrato sul cane dalla Delegazione ENCI. Se la
Delegazione verifica entrambi i codici (tatuaggio e microchip) l'UGR provvederà a registrare il codice microchip nel sistema
informatico quale informazione aggiuntiva del soggetto. Tale informazione potrà
essere riscontrabile in caso di contestazioni. Per i cani provenienti da Paesi
non affiliati e associati alla FCI, in cui non è previsto alcun codice
identificativo sul cane (es.:
USA, Gran Bretagna, ecc.), per l'iscrizione al Libro genealogico, si dovrà fare
riferimento al numero identificativo riportato sul certificato sanitario del
soggetto, previa verifica del cane da parte di una Delegazione ENCI.
7- A
seguito della richiesta del proprietario è data la possibilità di inserire oltre al
tatuaggio già presente sul cane, un ulteriore codice
identificativo (microchip) con relativa certificazione a firma del medico
veterinario che ha inoculato il microchip previa identificazione del tatuaggio
originale sul cane e presente sul pedigree, che dovrà essere trasmesso all'ENCI
dalla Delegazione competente per territorio, che provvederà ad applicare la
fustella del microchip sul certificato, vidimandola con apposito timbro di
convalida dell'ENCI.
Per quanto riguarda il rilascio di certificati genealogici a soggetti nati
da genitori iscritti al Libro genealogico, che presentano
un mantello non previsto dallo standard di razza è stata. recepita
la normativa FCI in vigore che prevede l'iscrizione di tali soggetti al Libro
genealogico con la dicitura "soggetto non ammesso alla riproduzione"
qualora il colore del mantello è incluso tra i difetti da eliminazione, da
squalifica, o non è previsto dallo standard stesso.