STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA ALANI (S.I.A.)
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
- E’ costituita, con sede in
Milano, l’Associazione Specializzata
non avente fini di lucro denominata
Società Italiani Alani (S.I.A.).
L’Associazione Società italiana
Alani agisce senza perseguire fini
di lucro e ha come scopo il
miglioramento genetico delle
popolazioni, lo studio, la
valorizzazione, l’incremento e
l’utilizzo della razza Alano nelle
sue varietà, svolgendo anche
incarichi di ricerca e di verifica
affidati dall’ENCI e fornendo i
necessari supporti tecnici alla
Commissione Tecnica Centrale
prevista dal Disciplinare del Libro
Genealogico. A tal fine la
Società Italiana Alani fornisce
periodicamente all’ENCI una
relazione sulla situazione della
Razza unitamente agli obiettivi di
selezione che intende perseguire ed
ai risultati ottenuti.
Art. 2
- Per il conseguimento dei
fini di cui sopra la Società:
a)
propaganda la divulgazione ed il
miglioramento degli alani ed
assiste, nei limiti delle proprie
possibilità, i suoi associati in
tutte le iniziative che abbiano un
interesse generale rivolto al
raggiungimento degli scopi
anzidetti;
b)
è
associata all’Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del
quale osserva lo Statuto, i
Regolamenti, le Delibere e le
Determinazioni assolvendo
scrupolosamente gli incarichi che le
saranno da esso delegati sotto
l’indirizzo, vigilanza, controllo e
potere di sanzione e di sostituzione
dell’ENCI;
c)
organizza manifestazioni,
direttamente o in collaborazione con
l’E.N.C.I., con le società cinofile
da questo riconosciute, oppure con
altri enti o società specializzate,
anch’essi interessati a tali
iniziative, richiedendo
l’approvazione preventiva e il
riconoscimento dell’E.N.C.I., nel
quadro e con la disciplina da questi
stabilite.
SOCI
Art. 3
- Possono essere Soci della
Società Italiana Alani tutti i
cittadini italiani e stranieri di
accertata moralità il cui
comportamento non sia, o non sia
stato, in alcun modo contrario ai
principi della cinofilia e
dell’Associazione, che abbiano
interesse verso il miglioramento
della razza alani e la cui domanda
di associazione, presentata nei modi
previsti dal presente Statuto, sia
stata accettata dal Consiglio.
Art. 4
- I Soci si dividono in Soci
ordinari e Soci sostenitori;
i loro diritti
e doveri nei confronti della Società
od in conseguenza della loro
appartenenza a quest’ultima sono
uguali; è diversa solo la misura
della quota associativa annuale in
quanto i Soci sostenitori ne
verseranno una maggiore in segno di
tangibile appoggio alle iniziative
ed all’attività del sodalizio. Il
Consiglio potrà nominare Soci
onorari persone che abbiano
acquisito particolari benemerenze
nel campo della cinofilia. Ai Soci
onorari non spetta diritto di voto e
non sono tenuti al pagamento della
quota sociale. Non hanno diritto di
voto i Soci di età inferiore ai 18
anni. Tutte le categorie di soci
hanno diritto a godere dei benefici
che l’Associazione stabilirà, nei
limiti delle necessità e delle
possibilità, senza limiti temporali
al fine di garantire la continuità
nel rapporto tra l’Associazione ed i
propri soci, e con l’eguale
possibilità di partecipare alle
manifestazioni dalla stessa
promosse.
Art. 5
- Per far parte in qualità di
Socio della Società occorre avanzare
domanda scritta e firmata
convalidata dalla firma di due Soci
presentatori ed indirizzata al
Presidente.
In tale domanda
deve essere anche precisato che il
richiedente si impegna ad accettare
le norme dello Statuto Sociale e la
disciplina relativa, nonché ad
osservare le disposizioni che
saranno emanate dal Consiglio o
dall’Assemblea.
Su ciascuna
domanda decide il Consiglio. Avverso
il diniego di adesione è ammesso
reclamo entro 30 giorni dalla sua
comunicazione, tramite istanza
presentata al Presidente
dell’associazione, che ha cura di
portare la questione all’attenzione
della prima Assemblea utile.
Le domande di
ammissione a socio, presentate per
l’anno nel corso del quale si svolge
l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, possono essere istruite e
valutate solamente dal Consiglio
Direttivo neoeletto.
Art. 6
- L’Assemblea generale dei
Soci stabilisce con propria
deliberazione la misura delle quote
annuali dovute alla Società dai
Soci. La quota sociale annualmente
versata dai soci a titolo di
contributo associativo non è
rivalutabile, né rimborsabile, ed è
intrasmissibile ai terzi.
Art. 7
- L’iscrizione a Socio vale
per l’annata in corso e si intenderà
tacitamente rinnovata per l’anno
successivo qualora il Socio non
presenti per lettera raccomandata un
formale atto di dimissioni entro il
31 ottobre.
Art. 8
- La qualità di Socio si
perde:
a) per dimissioni
presentate nei modi previsti
dall’art. 7;
b) per morosità,
che potrà essere dichiarata dal
Consiglio successivamente al primo
marzo di ogni anno;
c) per espulsione,
deliberata dall’Assemblea Generale
dei Soci su proposta del Consiglio
Direttivo.
Chi per
qualsiasi causa cessa dalla qualità
di Socio perde ogni diritto
relativo, ma non è esonerato dagli
impegni assunti.
Art. 9
- L’esercizio dei diritti
sociali spetta ai soci regolarmente
iscritti ed in regola col versamento
della quota sociale per l’anno in
corso
ORGANI
SOCIALI
Art. 10
- Sono organi della
Società:
a) l’assemblea dei
Soci;
b) il Consiglio
Direttivo composto dai Consiglieri
eletti e da un consigliere nominato
dall’E.N.C.I.;
c) il Presidente;
d) il Comitato dei
Probiviri;
e) il Collegio
Sindacale;
f) il Comitato
Esecutivo, qualora sia stato
nominato dal Consiglio ai sensi
dell’Art. 17;
g) il Comitato
Tecnico, qualora sia nominato dal
Consiglio ai sensi dell’Art. 17
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11
- L’Assemblea
generale è composta dai Soci in
regola con il versamento della quota
sociale per l’anno in corso. In
piena attuazione dei principi di
uguaglianza e democraticità
associativa, ogni socio ha diritto
ad un voto. Il socio può farsi
rappresentare in assemblea da altro
socio mediante delega scritta. Ogni
socio può essere portatore di non
più di due deleghe. Le Deleghe
debbono essere depositate dai soci
cui sono state intestate, prima che
l’Assemblea abbia inizio.
Le deleghe
debbono essere depositate dal Socio
cui sono state intestate, prima che
l’Assemblea abbia inizio.
Non sono
ammesse correzioni o cancellazioni
sulle deleghe ne è consentito che un
Socio delegato possa trasferire le
proprie deleghe ad un altro. Non è
ammesso il voto per posta.
Art. 12
- L’Assemblea
generale dei Soci è presieduta dal
Presidente oppure, qualora questi lo
richieda, da un Socio chiamato dai
presenti a presiederla. Essa dovrà,
prima che abbia inizio la
discussione dell’ordine del giorno,
eleggere fra i presenti tre
scrutatori, cui spetta verificare la
validità dei voti e delle deleghe
depositate dai Soci ed eseguire,
qualora abbiano a svolgersi
votazioni con schede segrete, il
conto dei risultati.
L’Assemblea
Generale dei Soci si pronuncia a
maggioranza di voti; in caso di
parità la decisione è nulla per cui
si procederà ad altra immediata
votazione, la quale potrà anche
essere ripetuta sino al
conseguimento di un risultato di
maggioranza.
Art. 13
- L’Assemblea si
riunisce, in via ordinaria almeno
una volta all’anno, in Italia, in
luogo di facile accesso individuato
dal Consiglio Direttivo, entro il
mese di marzo per l’approvazione del
Rendiconto Consuntivo dell’esercizio
precedente e per l’approvazione del
programma di attività per l’annata
in corso. In via straordinaria può
essere convocata in qualsiasi altra
data allorché lo ritenga necessario
il Consiglio Direttivo, il Collegio
dei Sindaci o almeno un terzo dei
Soci aventi diritto al voto.
La convocazione
è annunciata dal Presidente con
l’invio per posta ai Soci degli
inviti a parteciparvi, i quali
debbono essere spediti almeno
quindici giorni prima di quello
fissato per la convocazione. Negli
inviti debbono essere indicati la
data, la località e l’ora della
riunione, nonché l’ordine del giorno
da trattare.
L’Assemblea è
valida in prima convocazione
allorché risulti presente, di
persona o per delega, almeno la metà
più uno dei Soci ordinari e
sostenitori. Trascorsa un’ora da
quella indicata nell’invito,
l’assemblea è valida in seconda
convocazione qualunque sia il numero
dei Soci presenti.
I Soci onorari
possono partecipare all’assemblea e
prendere la parola, senza però
diritto di voto.
Art. 14
- L’Assemblea ha il
compito di deliberare:
a) sul programma
generale della Società;
b) sull’elezione
delle cariche sociali;
c) sul di
rendiconto economico – finanziario;
d) sulle modifiche
dello Statuto;
e) sulla misura
della quota associativa per ciascuna
delle categorie dei Soci prevista
nell’art. 4;
f) su ogni altro
argomento iscritto all’ordine del
giorno che non sia di esclusiva
competenza di altro organo sociale.
Spetta,
inoltre, all’Assemblea eleggere i
Consiglieri, i Probiviri ed i
Sindaci effettivi e supplenti.
IL
CONSIGLIO
Art. 15
- Il Consiglio
Direttivo è composto da nove
Consiglieri. Otto di essi sono
eletti dall’Assemblea generale fra i
Soci, durano in carica tre anni
solari e possono essere rieletti.
Uno è nominato dall’E.N.C.I e rimane
in carica, indipendentemente dalla
durata del consiglio direttivo, fino
alla successiva sostituzione da
parte dell’ENCI.. Il consigliere
così nominato deve annualmente
relazionare all’ENCI circa
l’andamento dell’associazione nonché
fornire tutte le informazioni che
gli vengono richieste ai sensi del
Regolamento di Attuazione dello
Statuto Sociale dell’ENCI.
Qualora durante
il triennio venissero a mancare per
qualsiasi motivo uno o più
Consiglieri elettivi, questi
verranno sostituiti dall’Assemblea
nella sua prima riunione.
I membri così
eletti entreranno a loro volta in
carica e vi resteranno sino a quando
vi sarebbero rimasti coloro che essi
hanno sostituito. Se venissero a
mancare invece, più della metà dei
Consiglieri, l’intero Consiglio si
intenderà decaduto e i membri
rimasti in carica procederanno entro
due mesi da tale stato di fatto alla
convocazione dell’Assemblea Generale
dei Soci per le nuove elezioni del
Consiglio.
Art. 16
- Il Consiglio ha
il compito di attuare gli scopi
statuari in armonia con le
deliberazioni dell’Assemblea
Generale dei Soci; fra l’altro è
responsabile dell’amministrazione
sociale, approva e sottopone
all’Assemblea i rendiconti morali e
finanziari; decide sulle domande di
ammissione di nuovi Soci, indice e
patrocina manifestazioni,
sovrintende al lavoro degli uffici
qualora questi siano stati
costituiti e ne assume, nomina e
licenzia il personale, stabilendone
le mansioni e le remunerazioni. Il
Consiglio potrà istituire
Delegazioni o Gruppi territoriali.
Art. 17
- Il Consiglio provvede,
altresì, alla nomina del Presidente
e di uno o due vice presidenti della
società, di uno oppure due
segretari, ed eventualmente di un
cassiere.
Il presidente e
il vice presidente devono essere
eletti tra i consiglieri; segretari
ed il cassiere possono anche non
essere membri del consiglio; non lo
saranno mai allorché ricevano una
remunerazione per il loro lavoro.
Il consiglio
può anche nominare tra i suoi membri
un Comitato Esecutivo determinandone
le attribuzioni.
Il consiglio
può anche nominare un Comitato
tecnico stabilendone la composizione
e le norme di funzionamento.
Art. 18
- Il Consiglio si
riunisce almeno una volta ogni
quattro mesi e straordinariamente
ogni qualvolta lo ritenga opportuno
il Presidente o quando lo richieda
la maggioranza dei consiglieri
oppure il Collegio dei Sindaci. Gli
avvisi di convocazione saranno
diramati dal Presidente almeno sette
giorni prima di ciascuna riunione
ovvero in caso di motivata urgenza
almeno tre giorni prima. Il
Consiglio è presieduto dal
Presidente, oppure, in sua assenza
da un vice Presidente o, qualora
questi mancassero, dal Consigliere
più anziano di età. Le sue riunioni
sono valide quando è presente la
maggioranza dei Consiglieri. Non
sono ammesse deleghe. Le
deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti;
in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. I componenti del
Consiglio che non interverranno
senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive, potranno
essere dichiarati decaduti dalla
carica.
IL
PRESIDENTE
Art. 19
- Il Presidente ha
la rappresentanza legale della
Società sia nei rapporti interni che
in quelli esterni; vigila e cura
perché siano attuate le
deliberazioni del Consiglio e
dell’Assemblea; provvede a quanto si
addice alla osservanza delle
disposizioni statuarie e alla
disciplina sociale. In caso di
urgenza può agire con i poteri del
Consiglio; le sue deliberazioni così
adottate dovranno tuttavia essere
sottoposte alla approvazione di
quest’ultimo nella sua prima
riunione. In caso di assenza o di
impedimento il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente più
anziano di età. In caso di sue
dimissioni spetta al Consiglio di
disporre la nomina di un nuovo
Presidente nella prima riunione.
L’associazione
presta all’ENCI piena
collaborazione; in particolare, il
presidente dell’associazione ha
l’onere :
-
di dare
riscontro, di norma entro quindici
giorni, alle richieste di
informazioni e chiarimenti avanzate
dall’ENCI
-
di
comunicare all’ENCI le variazioni
all’elenco dei Soci le variazioni
delle cariche sociali, nonché ogni
altra informazione di rilievo circa
l’attività associativa, trasmettendo
altresì gli atti adottati
dall’associazione in merito alla
disciplina e organizzazione delle
attività zootecniche al fine di
ottenere la ratifica dall’ENCI.
Può essere
nominato dal Consiglio un Presidente
Onorario anche non Consigliere
purché Socio. Il Presidente Onorario
può partecipare alle riunioni di
Consiglio, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 20
- Il patrimonio
della Società è costituito:
a) dai beni mobili
e immobili;
b) dalle somme
accantonate;
c) da qualsiasi
altro bene che le sia pervenuto a
titolo legittimo.
Le entrate
della Società sono costituite:
a) dalle quote
annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali
contributi concessile da enti o
persone;
c) dalle attività
di gestione;
d) da qualsiasi
altro provente pervenuto a qualsiasi
titolo.
Art. 21
- L’esercizio
finanziario va dal 1° gennaio al 31
dicembre; delle risultanze
economiche e finanziarie sono
responsabili personalmente i
Consiglieri in carica sino a quando
l’assemblea generale dei Soci con
l’approvazione del Rendiconto, non
si sia assunta direttamente gli
impegni relativi. Il Rendiconto
consuntivo approvato dall’Assemblea
Generale dei Soci va trasmesso in
copia all’E.N.C.I. Gli utili o gli
avanzi di gestione, così come i
fondi, riserve di ogni specie e il
capitale proprio, derivanti
dall’esercizio dell’attività
statuaria non potranno essere in
alcun modo distribuiti che
indirettamente, tra i soci, fatta
salva la possibilità di devoluzione
o distribuzione degli stessi imposta
dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 22
- La sorveglianza
amministrativa e contabile è
affidata ad un collegio Sindacale
composto di tre Sindaci, eletti
dall’Assemblea Generale dei Soci, i
quali durano in carica tre anni
solari e possono essere rieletti.
L’Assemblea Generale dei Soci
procederà anche alla nomina di un
Sindaco supplente. I Revisori hanno
la facoltà di partecipare alle
riunioni del Consiglio, alle quali
debbono essere invitati.
NORME
DISCIPLINARI
Art. 23
- Qualsiasi Socio,
anche se riveste cariche in seno
alla Società, è tenuto ad osservare
le norme del presente Statuto, le
disposizioni dell’Assemblea e del
Consiglio, lo Statuto dell’ENCI il
relativo regolamento di attuazione,
tutti i regolamenti dell’ENCI nonché
le regole della deontologia e
correttezza sportiva. Il Socio che
trasgredisse a tali obblighi o
comunque con il suo comportamento
venga ad arrecare danno morale o
materiale alla Società è passibile
di sanzioni disciplinari. E’ dunque
soggetto alle decisioni dei
probiviri della società italiana
Alani nonché alle decisioni delle
Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La
giustizia di primo grado è
amministrata dalla Commissione di
Disciplina di prima istanza dell’ENCI
nelle ipotesi previste dal
Regolamento di attuazione dello
Statuto ENCI, nonché dal collegio
dei Probiviri. Le decisioni dei
Probiviri della Società Italiana
Alani sono appellabili avanti la
commissione di Disciplina di seconda
istanza dell’ENCI mediante ricorso
scritto, sottoscritto personalmente
dall’appellante o dal suo
procuratore, da inviarsi a mezzo
raccomandata AR nel termine
perentorio di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione della
decisione, ai sensi del Regolamento
di Attuazione dello Statuto Sociale
dell’ENCI.
Il collegio dei
probiviri della Società italiana
Alani è formato da tre membri
effettivi e da due supplenti, eletti
dall’Assemblea generale dei Soci fra
i Soci che non ricoprano già la
carica di Consigliere o di Sindaco,
i quali durano in carica tre anni
solari. Almeno uno dei membri
effettivi sarà preferibilmente un
competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere
disciplinare a carico di un Socio
deve essere adottata a maggioranza e
con la presenza di tre membri del
collegio dei Probiviri.
Qualora un
membro effettivo non potesse
assistere alla riunione, sarà
sostituito dal membro supplente. In
caso di dimissioni di uno dei membri
effettivi del Collegio dei
Probiviri, questo verrà sostituito
dal supplente sino alla prima
riunione dell’Assemblea, che
provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a
carico di un Socio devono essere
avanzate per iscritto e firmate al
Consiglio che le inoltra al Collegio
dei Probiviri, il quale si pronuncia
a sua volta con lodo scritto e
motivato dopo aver contestato
all’interessato l’addebito
rivoltogli, dandogli un termine di
almeno quindici giorni per produrre
le proprie giustificazioni e dopo
aver sentito il Presidente della
Società. In caso di mancanza grave
il Consiglio potrà, in via
provvisoria, sospendere direttamente
il Socio dall’esercizio dei diritti
sociali in attesa che i Probiviri,
ai quali dovrà essere subito
trasmessa la denuncia, abbiano a
pronunciarsi definitivamente. Il
Consiglio procede all’attuazione del
lodo emesso dai Probiviri.
I provvedimenti
disciplinari che il collegio dei
Probiviri può adottare a carico di
un Socio della Società sono i
seguenti: censura; sospensione fino
ad un massimo di tre anni. In casi
di particolare gravità che
comportino l’espulsione di un Socio,
il collegio dei Probiviri avanzerà
la proposta motivata di tale
provvedimento all’Assemblea Generale
dei Soci, che si pronuncerà in via
definitiva.
I provvedimenti
disciplinari assunti dalle
Commissioni di Disciplina di prima e
seconda istanza dell’E.N.C.I. a
carico di un proprio Socio, che sia
iscritto alla Società Italiana
Alani, saranno adottati anche da
questa.
SCIOGLIMENTO
Art. 24
- La stessa Assemblea,
sentito il Collegio dei revisori e
gli organi di controllo
eventualmente previsti dalla Legge,
dovrà decidere sulla devoluzione del
patrimonio sociale, che sarà
destinato esclusivamente a favore di
associazioni con finalità analoghe,
o ai fini di pubblica utilità, salvo
diversa devoluzione imposta dalla
legge.
VARIE
Art. 25
- Tutte le cariche
in seno alla Società sono gratuite,
salvo quanto previsto dall’art. 17
per i segretari ed il cassiere che
non siano membri del Consiglio.
Art. 26
- Il presente
Statuto, dopo l’approvazione
dell’Assemblea Generale dei Soci,
entra in vigore con effetto
immediato. Qualsiasi successiva
modifica non potrà essere proposta
all’Assemblea generale se non dal
Consiglio della Società, oppure da
almeno un terzo dei Soci aventi
diritto al voto in assemblea.
In quest’ultimo
caso la richiesta deve essere
formulata per iscritto al Presidente
e firmata dai proponenti.
Le
deliberazioni relative a modifiche
statuarie dovranno essere adottate
per votazione da un’assemblea
generale in cui siano presenti o
rappresentati con delega almeno la
metà più uno dei Soci aventi diritto
al voto.
Le
modifiche allo Statuto
dell’Associazione prima di essere
presentate all’assemblea, devono
essere comunicate all’ENCI, per
ottenere la necessaria preventiva
approvazione ai sensi del
Regolamento di attuazione dello
Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 27
- La Società
Italiana Alani riconosce il potere
di indirizzo, di vigilanza, di
controllo e di sanzione in capo
all’E.N.C.I. (Ente Nazionale
Cinofilia Italiana e in particolare
il potere dell’ ENCI di nominare un
Commissario Straordinario o ad acta,
nonché di adottare ogni altro
provvedimento necessario in ambito
associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto sociale dell’ENCI,
nonché nel Regolamento di Attuazione
del medesimo.
Art. 28
- Per quanto non è
previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle norme vigenti di
legge ed ai principi generali di
diritto |